Art. 1.

      1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le prestazioni di cui al primo comma spettano anche ai discendenti in linea retta di secondo grado minorenni e, se totalmente inabili al lavoro, agli ascendenti e ai discendenti maggiorenni senza limiti di età».